(Decreto del Ministero della salute, 14 ottobre 2004)
1. All'elenco delle malattie di cui alla classe IIIª del decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sono aggiunte la sindrome/infezione da rosolia congenita e l'infezione da virus della rosolia in gravidanza.
2. La relativa notifica andrà eseguita secondo le modalità specifiche descritte nell'allegato 1 al presente decreto, utilizzando rispettivamente le schede epidemiologiche di cui agli allegati 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le segnalazioni e i dati relativi vengono raccolti in una base di dati dal Ministero della salute. La gestione della base di dati e la classificazione dei casi sono affidate al Ministero della salute.
3. Con cadenza annuale il Ministero della salute assicura un ritorno di informazione sull'andamento delle segnalazioni di sindrome/infezione da rosolia congenita.
4. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di referente scientifico per la componente di laboratorio della diagnosi della sindrome/infezione da rosolia congenita.
5. Le regioni e province autonome individuano ed accreditano il/i Centro/i di riferimento regionale o interregionali per la conferma diagnostica della infezione/sindrome da rosolia congenita. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di referente scientifico per la componente di laboratorio, secondo le funzioni identificate nell'Accordo del 13 novembre 2003, al punto 8.3.