(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, GU 6 ottobre 2004)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Con riferimento all'art. 2, comma 1, le parti evidenziano che nel ruolo sanitario dell'area III è compresa la dirigenza delle professioni sanitarie istituita con legge n. 251 del 2000 e regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio 2004.
(Firmato).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale VII, al fine di uniformare i trattamenti contrattuali di personale avente caratteristiche omogenee, le parti sollecitano, un intervento normativo per l'inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale anche del personale medico e delle professionalità sanitarie (già inquadrato nella categoria EP del comparto Universita) addetto all'assistenza nei policlinici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Ciò in analogia a quanto già verificatosi per i professionisti degli enti pubblici ed i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'art. 7, comma 4 della legge n. 145 del 2002.
(Firmato).
DICHIARAZIONE CISL - UIL - CGIL
Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale VII, la CISL, la UIL e la CGIL rivendicano che la previsione contenuta nella dichiarazione congiunta n. 2 circa l'inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale sia estesa anche al personale medico, professionista e amministrativo equiparato alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, nonchè a tutto il personale inquadrato nella categoria EP.
(Firmato CISL UIL CGIL)
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Composizione delle aree
La Confedir conferma la propria contrarietà sulla composizione dell'area VI, che unisce i dirigenti delle agenzie fiscali con quelli degli enti pubblici non economici; a riguardo, sulla base del decreto legislativo n. 300/1999, si ritiene che i dirigenti delle agenzie fiscali debbano essere ricompresi in un'area autonoma in analogia a quanto operato nei confronti dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, anche in relazione agli imminenti sviluppi legislativi riguardanti il rapporto di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma la propria contrarietà a mantenere i dirigenti di tale Amministrazione in un'area contrattuale comune con i dirigenti ministeriali, ritenendo che essi debbano essere collocati in un'area autonoma in coerenza con la tendenza legislativa.
(Firmato CONFEDIR).
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR E COSMED
Dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero della salute
La Confedir e la Cosmed ritengono che la definitiva collocazione a tutti gli effetti giuridici ed economici, dei dirigenti sanitari individuati dal comma 8 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502/1992, nell'ambito dell'area contrattuale I, consenta di affrontare i prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti ministeriali con maggior chiarezza ed uniformità, senza ricorrere a successive sequenze contrattuali o sezioni differenziate.
(Firmato CONFEDIR e COSMED)
DICHIARAZIONE CISL
Con riferimento all'art. 2, comma 1, area dirigenziale VII, e all'art. 3, comma 1, la CISL conferma le eccezioni sollevate al tavolo negoziale in merito alla collocazione in due diverse sezioni dei professionisti degli enti pubblici e dei ricercatori degli enti di ricerca.
La decisione di separare i suddetti professionisti è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7, comma 4, della legge n. 145/2002, che sancisce in modo inequivocabile che i professionisti degli enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'Enea, costituiscono, in unica separata sezione, unitamente alla dirigenza, un'area contrattuale autonoma.
E' quindi arbitrario quanto deciso nell'ipotesi di accordo sulla collocazione dei professionisti, dei ricercatori e tecnologi in autonome sezioni, cioè in diverse e plurime sezioni di contratti della dirigenza.
(Firmato CISL)
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Dirigenti degli Uffici Stampa
Nonostante la posizione contraria dell'Aran e delle altre Confederazioni, la Confedir è fermamente convinta che le modalità di applicazione dell'art. 9 della legge n. 150/2000 debbano essere urgentemente definite nell'ambito di accordi quadro confederali: l'opposizione ad inserire tale clausola nel presente accordo è un chiaro indice della volontà di non voler riconoscere - neanche per il personale dirigente operante negli uffici stampa una specificità contrattuale.
La Confedir opererà per proporre specifiche normative nell'ambito dei diversi Contratti collettivi nazionali di lavoro dirigenziali.
(Firmato CONFEDIR)