(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, GU 6 ottobre 2004)
1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione delle autonome aree di contrattazione di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.