(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, GU 6 ottobre 2004)
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 145 del 2002, i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione sono collocati in apposita separata sezione, rispettivamente, nelle aree dirigenziali VI e VII.
2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree costituite da pił comparti, ferma rimanendo l'unicitą del contratto, le parti potranno valutare l'opportunitą di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni.