(Decreto del Ministero della salute n° 245, 20 settembre 2004)
1. Il ruolo organico dell'Agenzia č determinato, in sede di prima applicazione, in relazione al numero di unitą di personale ed alle qualifiche e alle aree trasferite dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 48, comma 7, della legge di riferimento. Il predetto personale conserva le qualifiche e l'anzianitą di servizio maturate presso l'Amministrazione di provenienza nonchč l'inquadramento giuridico per aree e la posizione economica in godimento, ivi compresa l'indennitą di perequazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 362/1999, fermo restando il comparto di contrattazione collettiva gią previsto.
2. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sarą disciplinato l'ordinamento del personale dell'Agenzia, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.