(Decreto del Ministero della salute n° 245, 20 settembre 2004)
1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro della salute può disporre ispezioni anche per la verifica dell'osservanza delle disposizioni impartite e richiedere al Direttore generale dell'Agenzia i dati e le informazioni sull'attività svolta dalla stessa.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di adozione
dei regolamenti interni, gli atti di programmazione, le variazioni
del ruolo organico, la determinazione del compenso dei membri degli
organi di cui agli articoli 19, 20 e
21 del presente regolamento, il
bilancio con le relative variazioni ed il rendiconto sono trasmessi
al Ministero della salute che, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, li approva nei trenta giorni
successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento
motivato. Scaduti inutilmente i trenta giorni, gli atti di cui al
presente articolo si intendono approvati. In caso di richiesta di
riesame, il Consiglio di amministrazione nei successivi dieci giorni
può recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo per il
controllo, oppure può motivare in merito alle ragioni per le quali
ritiene di confermare il precedente testo. Decorsi venti giorni dalla
ricezione dei nuovi atti, i Ministeri vigilanti procedono
espressamente di concerto alla approvazione o all'annullamento degli
atti.
(modificato dall'articolo
3, comma 4 del DMS 29.03.12 - ndr)
4. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 ed i regolamenti di organizzazione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 25, comma 2, del presente regolamento, sono approvati con il concerto del Ministero della funzione pubblica.
5. Per l'approvazione degli atti di programmazione dei bilanci si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.