(abrogato dall'articolo 3, comma 3 del DMS 29.03.12 - ndr)
(Decreto del Ministero della salute n° 245, 20 settembre 2004)
1. L'Agenzia, al fine di promuovere la ricerca scientifica a carattere pubblico e trasnazionale nei settori strategici della assistenza e favorire gli investimenti di soggetti privati sul territorio nazionale, si avvale di un'apposita Commissione denominata «Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo». In particolare, la Commissione:
a) definisce principi e modalità per il riconoscimento di un premio alla ricerca da attribuire sul prezzo di rimborso di specialità con rilevante grado di innovatività;
b) raccoglie e valuta progetti di ricerca, anche cofinanziati da soggetti privati, in funzione del loro particolare impatto economico, di sviluppo sociale e valore strategico per il Servizio sanitario nazionale, proponendoli al Consiglio di amministrazione per possibili misure di sostegno e promozione;
c) predispone il monitoraggio sulle normative, sui finanziamenti, sui progetti e sui risultati della ricerca nel settore farmaceutico sul territorio nazionale;
d) propone iniziative per l'integrazione della ricerca scientifica italiana con quella europea ed internazionale, con particolare riferimento ai documenti di programmazione della Unione Europea;
e) attua forme stabili per lo scambio di informazioni e proposte con la Commissione ricerca del Ministero della salute.
2. La Commissione è costituita con delibera del Consiglio di amministrazione. E' composta da dieci membri, di cui cinque designati dal Consiglio di amministrazione sentito il Direttore generale e cinque dalla Conferenza Stato-Regioni ed è presieduta da uno dei componenti designati dal Consiglio di amministrazione. I membri sono scelti tra persone in possesso di competenza specifica in materia di ricerca sanitaria e farmaceutica e di altre professionalità, così da assicurare l'interdisciplinarietà della Commissione stessa. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni.
3. I componenti della Commissione devono dichiarare all'atto della nomina di non essere in posizione di conflitto di interessi con l'attività della Commissione stessa.