DMS 245 20.09.04 - articolo 19: Commissione consultiva tecnico-scientifica e Comitato prezzi e rimborso

Articolo 19 - Commissione consultiva tecnico-scientifica e Comitato prezzi e rimborso

(Decreto del Ministero della salute n° 245, 20 settembre 2004)

1. Nell'ambito dell'Agenzia operano la «Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci» e il «Comitato prezzi e rimborso».

(vedi modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera  a), del DMS 29.03.12 - ndr)

2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco, nonchè i compiti attribuitile dall'articolo 48, comma 5, lettere d), e) ed l) della legge di riferimento; essa svolge, altresì, attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione.

3. La Commissione di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso.

4. La Commissione consultiva tecnico-scientifica è nominata con decreto del Ministro della salute, ed è composta dal Direttore generale, con funzioni di Presidente, dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità o da un suo delegato e da diciassette membri di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore della valutazione dei farmaci, di cui sette designati dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e nove dalla Conferenza Stato-Regioni, di cui uno con funzione di vicepresidente.
(modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)

5. I componenti della Commissione di cui al comma 3 durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati per più di una volta.
(modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)

6. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione prevista dall'articolo 48, comma 33, della legge di riferimento.
(modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)

7. Il Comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto del Ministro della salute ed è composto dal Direttore generale dell'Agenzia, che lo presiede e da cinque componenti designati dallo stesso Ministro, cinque dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dal Ministro delle attività produttive e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente.
(modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)

8. I componenti del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia.
(modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)

9. I componenti del Comitato di cui al comma 6 durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati più di una volta.
(modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del DMS 29.03.12 - ndr)

 

(vedi modifica introdotta dall'articolo 3, comma 2 del DMS 29.03.12: articolo 19-bis - ndr)


articolo precedente // articolo successivo