(Decreto del Ministero della salute n° 245, 20 settembre 2004)
1. Nell'ambito dell'Agenzia operano la «Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci» e il «Comitato prezzi e rimborso».
(vedi modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del DMS 29.03.12 - ndr)
2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco, nonchè i compiti attribuitile dall'articolo 48, comma 5, lettere d), e) ed l) della legge di riferimento; essa svolge, altresì, attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione.
3. La Commissione di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso.
4. La Commissione consultiva tecnico-scientifica è nominata con
decreto del Ministro della salute, ed è composta dal Direttore
generale, con funzioni di Presidente, dal Presidente dell'Istituto
superiore di sanità o da un suo delegato e da diciassette membri di
comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore
della valutazione dei farmaci, di cui sette designati dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e nove
dalla Conferenza Stato-Regioni, di cui uno con funzione di
vicepresidente.
(modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)
5. I componenti della Commissione di cui al comma 3 durano in
carica cinque anni e non possono essere rinominati per più di una
volta.
(modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)
6. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto
tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione prevista
dall'articolo 48, comma 33, della legge di
riferimento.
(modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)
7. Il Comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto
del Ministro della salute ed è composto dal Direttore generale
dell'Agenzia, che lo presiede e da cinque componenti designati dallo
stesso Ministro, cinque dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dal
Ministro delle attività produttive e uno dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente.
(modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)
8. I componenti del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra
persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori
della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della
economia sanitaria e di farmacoeconomia.
(modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del DMS 29.03.12 - ndr)
9. I componenti del Comitato di cui al comma 6 durano in carica
cinque anni e non possono essere rinominati più di una volta.
(modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera c), del DMS 29.03.12 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 3, comma 2 del DMS 29.03.12: articolo 19-bis - ndr)