DMS 245 20.09.04 - articolo 10: Direttore generale

Articolo 10 - Direttore generale

(Decreto del Ministero della salute n° 245, 20 settembre 2004)

(modificato dall'articolo 9 del DMS del 08.01.24 - ndr)

1. L'incarico di Direttore generale č conferito in conformitā alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera a), della legge di riferimento a persona in possesso di diploma di laurea specialistica, con qualificata e documentata competenza ed esperienza sia sul piano tecnico-scientifico nel settore dei farmaci, sia in materia gestionale e manageriale.

2. Il Direttore generale č il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha tutti i poteri di gestione dell'Agenzia e ne dirige l'attivitā, emanando i provvedimenti che non siano attribuiti agli altri organi della stessa. E' responsabile del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, commi 2 e 3 del presente regolamento. Il Direttore generale in particolare:

a) predispone e propone per la deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione:

i) programmi triennali e annuali di attivitā dell'Agenzia accompagnati dai rispettivi documenti di bilancio previsionale e di rendicontazione;

ii) gli schemi di regolamenti interni necessari per assicurare il funzionamento dell'Agenzia;

iii) la dotazione organica complessiva e la ripartizione tra le aree funzionali delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;

b) stipula la convenzione di cui al precedente articolo 4, comma 3 del presente regolamento;

c) definisce gli obiettivi delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali, ne stabilisce i livelli di responsabilitā ed attua le modalitā di incentivazione economica per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati;

d) attua la ripartizione tra gli uffici di direzione generale delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;

e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilitā di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

f) attua le misure idonee ad assicurare le funzioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettere a), b), g), h), i) ed l) della legge di riferimento;

g) redige i periodici rapporti informativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del presente regolamento, li sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e li trasmette al Ministro della salute;

h) propone al Consiglio di amministrazione l'elenco degli esperti e dei consulenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i) del presente regolamento;

i) mantiene i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'EMEA e gli altri Organismi internazionali.

3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione esprimendo parere consultivo sui provvedimenti da adottare ed informando i consiglieri sulle attivitā compiute e le iniziative adottate.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore generale č sostituito da altro dirigente da lui designato.

5. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale č disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute. Esso ha una durata di cinque anni ed č rinnovabile.

(vedi modifica introdotta dall'articolo 10 del DMS del 08.01.24 - ndr)


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