(Decreto del Ministero della salute n° 245, 20 settembre 2004)
1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
2. Il Presidente e i Consiglieri non possono svolgere attività che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia o cagionare nocumento all'immagine della stessa, ovvero comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
3. Non può essere nominato Presidente o componente del Consiglio
di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad
una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici
uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
(modificato dall'articolo
8, comma 1, lettera a), del DMS del 08.01.24 - ndr)
4. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono dichiarati
decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti
della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte
consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi
di incompatibilità di cui al comma 2 del presente articolo.
(modificato dall'articolo
8, comma 1, lettera b), del DMS del 08.01.24 - ndr)
(modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del DMS del 08.01.24 - ndr)