(Decreto del Ministero della salute n° 245, 20 settembre 2004)
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al
mese e comunque ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga
necessario o anche su richiesta di almeno due componenti.
(modificato dall'articolo
7, comma 1, lettera a), del DMS del 08.01.24 - ndr)
2. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della
seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere
inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica,
almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
(modificato dall'articolo
7, comma 1, lettera b), del DMS del 08.01.24 - ndr)
3. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente
costituito quando sono presenti almeno quattro componenti su cinque.
In caso di mancanza o di irregolarità dell'avviso di convocazione,
il Consiglio di amministrazione, comunque, si intende regolarmente
costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti al Consiglio di
amministrazione può opporsi alla discussione degli argomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato.
(modificato dall'articolo
7, comma 1, lettera c), del DMS del 08.01.24 - ndr)
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal
Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano.
(modificato dall'articolo
7, comma 1, lettera d), del DMS del 08.01.24 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del DMS del 08.01.24 - ndr)
5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.
6. Delle sedute del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, a cura di un segretario individuato dal Presidente all'interno dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 17 del presente regolamento.