DMS 245 20.09.04 - articolo 6: Consiglio di amministrazione

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

(Decreto del Ministero della salute n° 245, 20 settembre 2004)

1. Il Consiglio di amministrazione, costituito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera b) della legge di riferimento, è composto da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza, tutti scelti tra persone di comprovata esperienza in materia sanitaria.
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del DMS del 08.01.24 - ndr)

2. Il Consiglio di amministrazione adotta, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, le delibere relative alle materie di cui all'articolo 48, comma 5, lettere c), d), e) ed f) della legge di riferimento.
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del DMS del 08.01.24 - ndr)

(vedi modifica introdotta dall'articolo 2, comma 2, del DMS 29.03.12 - ndr)

3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, su istruttoria del Direttore generale:
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del DMS del 08.01.24 - ndr)

a) delibera il bilancio preventivo e consuntivo e il programma triennale ed annuale di attività dell'Agenzia e li trasmette al Ministro della salute;
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del DMS del 08.01.24 - ndr)

b) delibera i regolamenti interni dell'Agenzia;
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del DMS del 08.01.24 - ndr)

c) delibera la dotazione organica complessiva e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale;

d) approva i periodici rapporti informativi predisposti dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, della legge di riferimento;
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del DMS del 08.01.24 - ndr)

e) verifica che i contratti e le convenzioni siano stipulati secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio medesimo;

f) provvede alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 48, comma 19, della legge di riferimento, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;

g) istituisce il Centro di informazione indipendente sul farmaco di cui al citato articolo 48, comma 19, della legge di riferimento;

h) provvede alla nomina della Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico di cui all'articolo 21 del presente regolamento;
(soppressa dall'articolo 4, comma 1, lettera h), del DMS del 08.01.24 - ndr)

i) approva la lista degli esperti dell'Agenzia con comprovata competenza tecnico-scientifica e sanitaria con i relativi compensi, nel limite massimo di venti unità. Per assicurare le attività di consulenza per l'Agenzia, per le funzioni istruttorie nell'ambito delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, anche a livello europeo, può avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, di consulenti, ai quali è corrisposta una indennità di presenza;
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del DMS del 08.01.24 - ndr)

j) propone al Ministro della salute la variazione delle tariffe per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre su:

a) la verifica della corrispondenza delle attività dell'Agenzia rispetto agli indirizzi, agli obiettivi, alle priorità ed alle direttive del Ministro della salute e rispetto agli obblighi assunti con la convenzione di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;

b) la nomina dei componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio delle politiche regionali e per il supporto alle singole regioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento;

c) a decorrere dall'anno 2005, il compenso dei membri degli organi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento, nel rispetto della disposizione recata dall'articolo 48, comma 12, della legge di riferimento.
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del DMS del 08.01.24 - ndr)

5. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione.
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera m), del DMS del 08.01.24 - ndr)


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