DMS 13.08.04** - articolo 4

Articolo 4

(Decreto del Ministero della salute, 13 agosto 2004)

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto.


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