DMS 13.08.04** - articolo 3

Articolo 3

(Decreto del Ministero della salute, 13 agosto 2004)

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, č subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione trasmetterā al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.

3. La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti di deroga;

b) il programma di controllo con individuazione della frequenza del parametro interessato dal presente decreto.


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