DMS 13.08.04** - articolo 2

Articolo 2

(Decreto del Ministero della salute, 13 agosto 2004)

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorità regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le autorità d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualità delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, che è parte integrante del piano d'ambito.

3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformità alle misure adottate dalle autorità d'ambito, necessari al ripristino della qualità delle acque.


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