(Decreto del Ministero della salute, 13 agosto 2004)
1. La regione Piemonte può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di seguito elencato: arsenico 40 µg/l.
2. Il suddetto VMA può essere concesso dalla regione Piemonte fino al 31 dicembre 2004 e l'eventuale rinnovo è vincolato alle presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sui territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate, nonchè all'invio della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
3. Tale VMA può essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.
4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorità regionali possono valutare l'opportunità di adottare ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
5. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazione del suddetto elemento.