(Decreto del Ministero della salute, 21 luglio 2004)
(sostituito dal DMS 11.04.08 - ndr)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare l'art. 7, comma 1;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignitą dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonchč del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;
Sentito l'Istituto superiore di sanitą circa le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanitą, espresso nella seduta del 14 luglio 2004;
Decreta: