Articolo 4
(modificato dall'articolo 1 del
DMS 12.11.04 - ndr)
(Decreto del Ministero della salute, 30 aprile 2004)
La modifica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del presente decreto, dovrà essere apportata a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.