DMS 30.04.04 - articolo 4

Articolo 4
(modificato dall'articolo 1 del DMS 12.11.04 - ndr)

(Decreto del Ministero della salute, 30 aprile 2004)

La modifica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del presente decreto, dovrà essere apportata a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.


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