DMS 30.04.04 - articolo 2

Articolo 2

(Decreto del Ministero della salute, 30 aprile 2004)

L'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2003, viene sostituito con il seguente testo:

«I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute, direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, via della Civiltą Romana, 7 - 00144 Roma, i dati relativi all'anno precedente relativi alle quantitą prodotte e vendute di ogni singolo medicinale e in particolare di ogni singola preparazione galenica "officinale" e "magistrale". I dati devono essere presentati in formato elettronico, conformemente alle modalitą che verranno indicate successivamente nel sito internet della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici (www.ministerosalute.it/farmaci)».


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