DMS 06.04.04 - articolo 8

Articolo 8

(Decreto del Ministero della salute n° 174, 6 aprile 2004)

1. Udito il parere del Consiglio Superiore di Sanitą, il Ministro della salute con proprio decreto di concerto con il Ministro delle attivitą produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, determina, quando necessario, le sostanze e/o i materiali da sottoporre ad esami per la valutazione di eventuali effetti sulle caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche dell'acqua posta con essi in contatto. Con il medesimo decreto sono definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le analisi da effettuare nell'ambito dei suddetti esami ed i limiti di migrazione corrispondenti nell'acqua.


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