DMS 06.04.04 - articolo 5

Articolo 5

(Decreto del Ministero della salute n° 174, 6 aprile 2004)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

2. Possono essere utilizzati a contatto con le acque destinate al consumo umano esclusivamente:

a) i metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati nell'allegato I del presente regolamento a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nello stesso allegato;

b) i materiali a base di leganti idraulici, compresi quelli in cui sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le ceramiche ed il vetro, a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato II del presente regolamento;

c) le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato III del presente regolamento.

3. Qualora vi sia l'autorizzazione di uno Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, materiali e sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II, III del presente regolamento possono essere impiegati a condizione che sia stata effettuata una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato membro. I criteri di valutazione utilizzati dallo Stato membro devono essere comparabili con quelli dell'articolo 6 del presente regolamento e la procedura di valutazione deve figurare in una pubblicazione ufficiale accessibile a tutti gli interessati.


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