DMS 06.04.04 - articolo 4

Articolo 4

(Decreto del Ministero della salute n° 174, 6 aprile 2004)

1. Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere adottate misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei materiali e degli oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualità dell'acqua posta successivamente in contatto con essi.


articolo precedente // articolo successivo