Allegato 2
(previsto dall'art. 3, comma
1)
(integrato dall'allegato II al DMS 17.02.05 - ndr)
(Decreto legislativo n° 169, 21 maggio 2004)
SOSTANZE VITAMINICHE E MINERALI CONSENTITE PER LA FABBRICAZIONE DI INTEGRATORI ALIMENTARI.
A. Vitamine.
1. Vitamina A:
a) retinolo;
b) acetato di retinile;
c) palmitato di retinile;
d) beta-carotene.
2. Vitamina D:
a) colecalciferolo;
b) ergocalciferolo.
3. Vitamina E:
a) D-alfa-tocoferolo;
b) DL-alfa-tocoferolo;
c) acetato di D-alfa-tocoferile;
d) acetato di DL-alfa-tocoferile;
e) succinato acido di D-alfa-tocoferile.
4. Vitamina K:
a) fillochinone (fitomenadione).
5. Vitamina B1:
a) cloridrato di tiamina;
b) mononitrato di tiamina.
6. Vitamina B2:
a) riboflavina;
b) riboflavina-5'-fosfato, sodio.
7. Niacina:
a) acido nicotino
b) nicotinamide.
8. Acido pantotenico:
a) D-pantotenato, calcio;
b) D-pantotenato, sodio;
c) dexpantenolo.
9. Vitamina B6:
a) cloridrato di piridossina;
b) piridossina-5'-fosfato.
10. Acido folico: (vedi modifica introdotta dal DMS 31.07.07 - ndr)
a) acido pteroil-monoglutammico.
11. Vitamina B12:
a) cianocobalamina;
b) idrossocobalamina.
12. Biotina:
a) D-biotina.
13. Vitamina C:
a) acido L-ascorbico;
b) L-ascorbato di sodio;
c) L-scorbato di calcio;
d) L-ascorbato di potassio;
e) 6-palmitato di L-ascorbile.
B. Minerali.
Carbonato di calcio;
cloruro di calcio;
sali di calcio dell'acido citrico;
gluconato di calcio;
glicerofosfato di calcio;
lattato di calcio;
sali di calcio dell'acido ortofosforico;
idrossido di calcio;
ossido di calcio;
acetato di magnesio;
carbonato di magnesio;
cloruro di magnesio;
sali di magnesio dell'acido citrico;
gluconato di magnesio;
glicerofosfato di magnesio;
sali di magnesio dell'acido ortofosforico;
lattato di magnesio;
idrossido di magnesio;
ossido di magnesio;
solfato di magnesio;
carbonato ferroso;
citrato ferroso;
citrato ferrico di ammonio;
gluconato ferroso;
fumarato ferroso;
difosfato ferrico di sodio;
lattato ferroso;
solfato ferroso;
difosfato ferrico (pirofosfato ferrico);
saccarato ferrico;
ferro elementare (carbonile+elettrolitico+riduzione con idrogeno);
(vedi modifica introdotta dal DMS
31.07.07 - ndr)
carbonato rameico;
citrato rameico;
gluconato rameico;
solfato rameico;
complesso rame-lisina;
ioduro di potassio;
iodato di potassio;
ioduro di sodio;
iodato di sodio;
acetato di zinco;
cloruro di zinco;
citrato di zinco;
gluconato di zinco;
lattato di zinco;
ossido di zinco;
carbonato di zinco;
solfato di zinco;
carbonato di manganese;
cloruro di manganese;
citrato di manganese;
gluconato di manganese;
glicerofosfato di manganese;
solfato di manganese;
bicarbonato di sodio;
carbonato di sodio;
cloruro di sodio;
citrato di sodio;
gluconato di sodio;
lattato di sodio;
idrossido di sodio;
sali di sodio dell'acido ortofosforico;
bicarbonato di potassio;
carbonato di potassio;
cloruro di potassio;
citrato di potassio;
gluconato di potassio;
glicerofosfato di potassio;
lattato di potassio;
idrossido di potassio;
sali di potassio dell'acido ortofosforico;
seleniato di sodio;
selenito acido di sodio;
selenito di sodio;
cloruro di cromo (III);
solfato di cromo (III);
molibdato di ammonio (molibdeno (VI));
fluoruro di potassio;
fluoruro di sodio.
APPORTI GIORNALIERI AMMESSI
Con le quantità d'uso indicate in etichetta, l'apporto giornaliero di vitamine e o minerali deve essere compreso tra il 30% e il 150% del valore di riferimento.
I predetti limiti valgono anche per il beta-carotene (max 7,5 pari al 150% della RDA come equivalente della vitamina A).
Per la vitamina E e la vitamina C l'apporto giornaliero è ammesso fino al 300% del valore di riferimento, in considerazione della fisiologica azione protettiva in senso antiossidante.
Quando l'apporto di riferimento è espresso da un range, l'apporto giornaliero non può superare il valore massimo dello stesso.
I tenori vitaminico-minerali sulle quantità d'uso giornaliere vanno espressi anche come percentuale della RDA per gli apporti di riferimento ripresi dalla norma sull'etichettatura nutrizionale degli alimenti.
Gli integratori contenenti acido folico possono riportare in etichetta l'indicazione per la gestante solo quando ne forniscono un apporto giornaliero di 400 mcg.
In tutti gli integratori alimentari:
l'impiego delle fonti di vitamine e minerali indicate in allegato 2, fatte salve le deroghe di cui all'art. 3, comma 2, è ammesso solo se l'apporto di tali nutrienti con le dosi consigliate rientra nei limiti sopra indicati;
il tenore naturale di vitamine e minerali derivante dagli ingredienti impiegati può essere dichiarato sulle quantità di assunzione giornaliera consigliate solo se corrisponde ad almeno il 15% della RDA o del valore di riferimento.