DMS 07.06.04* - articolo 5

Articolo 5

(Decreto del Ministero della salute, 7 giugno 2004)

Il presente decreto ha validità per un triennio dalla data della sua emanazione ferme restando le condizioni di cui alle premesse e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.


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