(Decreto del Ministero della salute, 7 giugno 2004)
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Vista l'istanza del 12 novembre 2003, inoltrata dal Commissario straordinario dell'Ospedale Maggiore Policlinico I.R.C.S.S. di Milano, tesa ad ottenere l'autorizzazione al trapianto di intestino e multiviscerale da donatore cadavere;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1944, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti, la cui efficacia è stata più volte prorogata fino all'ordinanza dell'8 aprile 2001;
Visto l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002, sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;
Visto l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2004, sulle linee guida dedicate alla definizione dei criteri e modalità relativi ai centri individuati dalle regioni e province autonome come strutture idonee per i trapianti di organi e tessuti, in attuazione dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sancito il 14 febbraio 2002, lettera B, punti 3, 4, 5;
Visto il proprio decreto 9 dicembre 1996, prorogato in data 12 dicembre 2001, con il quale è stata concessa al medesimo ospedale l'autorizzazione ad espletare attività di trapianto di fegato da donatore cadavere;
Sentito il parere della Sezione seconda del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 28 aprile 2004, ha ritenuto necessario mantenere il programma di trapianto di intestino nella fase sperimentale, per ulteriori tre anni, con verifica annuale dell'outcome e, comunque, ogni dieci trapianti, prevedendo, altresì, una lista di attesa unica sul territorio nazionale e un unico protocollo terapeutico post-trapianto su tutto il territorio nazionale;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Decreta: