(Ordinanza del Ministero della salute, 16 giugno 2004)
1. Le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unitą sanitarie locali senza ritardo appositi elenchi di tutte le persone di etą pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.
2. Le aziende unitą sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile ogni e pił opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attaverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.