DMS 27.05.04 - articolo 2

Articolo 2

(Decreto del Ministero della salute, 27 maggio 2004)

In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti autorizzativi, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.


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