Ordinanza MS 24.02.04 - articolo 1

Articolo 1

(Ordinanza del Ministero della salute, 24 febbraio 2004)

1. I medicinali antistaminici ammessi al rimborso sono quelli elencati nell'allegato 1 della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante ad ogni effetto.

2. La prescrizione, in base alla nota CUF n. 89, č limitata alla seguente condizione: «pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori a sessanta giorni)».


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