(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n.
194.
(vedi ordinanza
tribunale di Milano 235/09, ordinanza
tribunale di Milano 236/09,
ordinanza della
Corte costituzionale 97/10,
ordinanza del
tribunale di Napoli del 04.04.14,
sentenza della
Corte Costituzionale 21/10-11/11/15 - ndr)
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni
superiore a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
(vedi sentenza
del Tar per il Lazio n. 398/2008, ordinanza
TAR per il Lazio n. 159/2008, ordinanza
del tribunale di Firenze 382/2008, ordinanza
tribunale di Milano 235/09, ordinanza
tribunale di Milano 236/09,
ordinanza della
Corte costituzionale 97/10 - ndr)
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
(vedi sentenza
del Tar per il Lazio n. 398/2008, ordinanza
TAR per il Lazio n. 159/2008, ordinanza
del tribunale di Firenze 382/2008, ordinanza
tribunale di Milano 235/09, ordinanza
tribunale di Milano 236/09,
ordinanza della
Corte costituzionale 97/10 - ndr)
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime,
salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n.
194.
(vedi ordinanza
del tribunale di Firenze 382/2008 - ndr)
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai
commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro.
(vedi
ordinanza del tribunale di Napoli del 04.04.14,
sentenza della
Corte Costituzionale 21/10-11/11/15 - ndr)
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.