Legge 40/04 - articolo 14: Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni

Articolo 14 - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni

(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)

1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
(vedi ordinanza tribunale di Milano 235/09, ordinanza tribunale di Milano 236/09, ordinanza della Corte costituzionale 97/10, ordinanza del tribunale di Napoli del 04.04.14, sentenza della Corte Costituzionale 21/10-11/11/15 - ndr)

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
(vedi sentenza del Tar per il Lazio n. 398/2008, ordinanza TAR per il Lazio n. 159/2008, ordinanza del tribunale di Firenze 382/2008, ordinanza tribunale di Milano 235/09, ordinanza tribunale di Milano 236/09, ordinanza della Corte costituzionale 97/10 - ndr)

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
(vedi sentenza del Tar per il Lazio n. 398/2008, ordinanza TAR per il Lazio n. 159/2008, ordinanza del tribunale di Firenze 382/2008, ordinanza tribunale di Milano 235/09, ordinanza tribunale di Milano 236/09, ordinanza della Corte costituzionale 97/10 - ndr)

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
(vedi ordinanza del tribunale di Firenze 382/2008 - ndr)

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
(vedi ordinanza del tribunale di Napoli del 04.04.14, sentenza della Corte Costituzionale 21/10-11/11/15 - ndr)

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.


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