Legge 40/04 - articolo 13: Sperimentazione sugli embrioni umani

Articolo 13 - Sperimentazione sugli embrioni umani

(questione di legittimitā costituzionale: ordinanza del tribunale di Cagliari del 16.07.05, ordinanza del tribunale di Firenze del 07.12.12 - ndr)

(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
 (vedi ordinanza del tribunale di Firenze del 07.12.12, sentenza della Corte Costituzionale 22 marzo - 13 aprile 2016 - ndr)

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano č consentita a condizione che si perseguano finalitā esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
(vedi ordinanza del tribunale di Firenze del 07.12.12, sentenza della Corte Costituzionale 22 marzo - 13 aprile 2016 - ndr)

3. Sono, comunque, vietati:
(vedi ordinanza del tribunale di Firenze del 07.12.12, sentenza della Corte Costituzionale 22 marzo - 13 aprile 2016 - ndr)

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalitā diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
(vedi ordinanza del tribunale di Napoli del 04.04.14, sentenza della Corte Costituzionale 21/10-11/11/15 - ndr)

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 č punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena č aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
(vedi ordinanza del tribunale di Napoli del 04.04.14, sentenza della Corte Costituzionale 21/10-11/11/15 - ndr)

5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.


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