(Decreto del Ministero della salute, 16 gennaio 2004)
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, il decreto 15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive modifiche, è così modificato: nell'allegato II - la Sezione 1 - Classi di sostanze vietate, è così sostituita:
stimolanti (proibiti in gara);
narcotici (proibiti in gara);
agenti anabolizzanti (proibiti in gara e fuori gara);
diuretici (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 3);
ormoni peptidici (proibiti in gara e fuori gara);
alcool (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 1);
cannabinoidi (proibiti in gara);
beta-2agonisti (proibiti in gara; il clenbuterolo e il salbutamolo in concentrazioni nelle urine > 1000 ng/ml sono proibiti anche fuori gara);
agenti con attività antiestrogenica (proibiti in gara e fuori gara);
agenti mascheranti (proibiti in gara e fuori gara);
corticosteroidi (proibiti in gara);
betabloccanti (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 2).
Nella Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali, Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate è eliminata la classe degli Anestetici locali e i relativi principi attivi e specialità medicinali. Sono, altresì, eliminati i seguenti principi attivi e le relative specialità medicinali:
caffeina;
pseudoefedrina;
fenilefrina;
fenilpropanolamina;
pipradrolo.
Nella classe degli stimolanti: la caffeina, la fenilefrina, la fenipropanolamina, il pipradolo, la pseudoefredina e la sinefrina sono inserite nel Programma di monitoraggio 2004.
Nella classe dei narcotici il rapporto morfina/codeina è inserito nel Programma di monitoraggio 2004.
I risultati del programma di monitoraggio saranno comunicati all'Agenzia Mondiale Antidoping.
Nella Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali, Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate sono inseriti i seguenti principi attivi:
adrafinil;
amphetaminil;
benzphetamine;
dimethylamphetamine;
etilamphetamine;
furfenorex;
methamphetamine;
methylamphetamine;
methylenedioxyamphetamine;
modafinil;
parahydroxyamphetamine;
androstadienone;
boldione;
delta1-androstene-3,17-dione;
drostanediol;
4-hydroxytestosterone;
4-hydroxy-19-nortestosterone;
mestanolone;
oxabolone;
quinbolone;
stenbolone;
1-testosterone (delta1-dihydro-testosterone);
zeranol;
chlorothiazide.
Le specialità relative ai principi attivi, indicati nel precedente capoverso, saranno inserite nelle Sezioni 3 e 4 con successivo decreto.