(Deliberazione CIPE, 2 novembre 2000)
Il Comitato
interministeriale
per la programmazione economica
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, il quale stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata direttiva n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che l'importo delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la propria delibera del 25 maggio 2000, n. 53, con la quale è stata accantonata una quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - anno 2000;
Vista la proposta del Ministero della sanità in data 23 ottobre 2000, con la quale si evidenzia, tra l'altro, che l'importo annuo delle borse di studio, come stabilito dal citato decreto n. 257/1991, è stato incrementato dell'aliquota IRAP dell'8,5%;
Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni del numero dei tirocinanti, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in sede di successivi riparti del fondo sanitario;
Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di organizzazione non sono soggette al recupero;
Considerato che, sulla base dei dati comunicati dalle regioni al Ministero della sanità anche in ordine ai recuperi da effettuare con riferimento agli anni precedenti, risultano da assegnare L. 67.681.363.000 (euro 34.954.506,86) per il 2000;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 14 settembre 2000, sulla proposta del Ministro della sanità;
Delibera: