(Legge n°388, 23 dicembre 2000)
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001-2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: "delle attività degli istituti di ricovero e cura," sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.
3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli
eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei
rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o
più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito
copra integralmente il predetto disavanzo.
(vedi sentenza
della Corte costituzionale 27 ottobre - 7 novembre 2003 - ndr)
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei
tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
(vedi sentenza
della Corte costituzionale 27 ottobre - 7 novembre 2003 - ndr)
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle
misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a
provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e
non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste
dalla normativa vigente. 8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.
(vedi sentenza
della Corte costituzionale 27 ottobre - 7 novembre 2003 - ndr)