(Legge n°376, 14 dicembre 2000)
1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attivitą di prevenzione e di tutela della salute nelle attivitą sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attivitą dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.