Legge 376/00 - Articolo 2 - Classi delle sostanze dopanti

Articolo 2 - Classi delle sostanze dopanti

(Legge n°376, 14 dicembre 2000)

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego č considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanitā, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivitā culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivitā sportive di cui all'articolo 3.

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive č determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche č determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalitā di cui al comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


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