Legge 323/00 - Articolo 14: Pubblicità e sanzioni

Articolo 14 - Pubblicità e sanzioni

(Legge n°323, 24 ottobre 2000)

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonchè delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.


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