(Legge n°323, 24 ottobre 2000)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.
2. Il marchio di qualità termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all’articolo 1, comma 4.
3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante:
4. L'assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.
5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.