Legge 323/00 - Articolo 12: Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali

Articolo 12 - Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali

(Legge n°323, 24 ottobre 2000)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attivitą istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.


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