(Legge n°323, 24 ottobre 2000)
1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali è disciplinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.