(Legge n°323, 24 ottobre 2000)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.