Legge 323/00 - Articolo 7: Specializzazione in medicina termale

Articolo 7 - Specializzazione in medicina termale

(Legge n°323, 24 ottobre 2000)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.


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