(Legge n°323, 24 ottobre 2000)
1. Il Ministro della sanità può promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.