(Legge n°323, 24 ottobre 2000)
1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la
qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli
stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel
settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni
epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
5. Le cure termali sono erogate a carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.