Legge 323/00 - Articolo 2: Definizioni
Articolo 2 - Definizioni
(Legge n°323, 24 ottobre
2000)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
- acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28
settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini
terapeutici;
- cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro
derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale
della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della
riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all’articolo
4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della
lettera d);
- patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all’articolo
4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini
riabilitativi, con le cure termali;
- stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi
dell’articolo 3, ancorchè annessi ad alberghi,
istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste
dalla legislazione vigente per l’esercizio delle attività diverse da
quelle disciplinate dalla presente legge;
- aziende termali: le aziende, definite ai sensi
dell’articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da
uno o più stabilimenti termali;
- territori termali: i territori dei comuni nei quali sono
presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.
2. I termini «terme», «termale», «acqua termale»,
«fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae», «spa
(salus per aquam)» sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle
fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1,
lettera b).
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