Legge 323/00 - Articolo 2: Definizioni

Articolo 2 - Definizioni

(Legge n°323, 24 ottobre 2000)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

  1. acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
  2. cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
  3. patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
  4. stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell’articolo 3, ancorchè annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l’esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;
  5. aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;
  6. territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

    2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae», «spa (salus per aquam)» sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).


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