Legge 323/00 - Articolo 1: Finalità

Articolo 1 - Finalità

(Legge n°323, 24 ottobre 2000)

1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.

2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

3. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.

4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.


premessa // articolo successivo