convenzione pediatria - articolo 29: compiti del pediatra con compenso a quota fissa

Articolo 29 - Compiti del pediatra con compenso a quota fissa

(Convenzione pediatria 2000)

1. I compiti del pediatra remunerati con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, sono rivolti alla tutela globale del bambino.

2. L'attività del pediatra di famiglia viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuità assistenziale di cui all'art. 43, e comprende i seguenti compiti remunerati a quota fissa:

  1. la presa in carico del neonato entro il primo mese di vita del bambino, con il supporto attivo delle unità ospedaliere e distrettuali per una tempestiva scelta del pediatra, fatti salvi specifici progetti di dimissione precoce e/o protetta;
  2. le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo, diagnostico e terapeutico di cui all'art. 31, ivi comprese le prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche;
  3. il consulto con lo specialista, di cui all'art. 32, in sede ambulatoriale o domiciliare;
  4. l'accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'art. 33, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalità del pediatra di fiducia;
  5. le certificazioni ai fini della ammissione agli asili nido e della riammissione alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
    (modificato dall'allegato al DPR 382/01 - ndr)
  6. La tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l'Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'età evolutiva e a quanto previsto dagli Accordi Regionali;
  7. La certificazione di stato di buona salute per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art.1 lettere a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di richiesta dell'autorità scolastica competente (vedi all. H);
  8. Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero e di cure termali.

3. Sono inoltre compiti del pediatra di libera scelta:

  1. l'adesione alla sperimentazione della équipe territoriale di cui all'art 14 ter la cui partecipazione è regolata dagli accordi regionali o aziendali;
  2. lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del SSN nonché del corretto uso del farmaco nell'ambito della quotidiana attività assistenziale, fatta salva la partecipazione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale, nei confronti delle famiglie dei minori anche attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare l'osservanza del comportamento e degli stili di vita con particolare riferimento all'educazione alimentare e all'attività motoria;
  3. osservanza e rilevazioni di reazioni indesiderate post-vaccinali;
  4. gli standard minimi di studio previsti dal presente Accordo;
  5. un bilancio di salute entro l'età di esclusiva;
  6. l'adesione ai programmi di attività e agli obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e aziendale con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità di attuazione dei programmi, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.

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