convenzione pediatria - articolo 29: compiti del pediatra con compenso a
quota fissa
Articolo 29 - Compiti del pediatra con
compenso a quota fissa
(Convenzione pediatria 2000)
1. I compiti del pediatra remunerati con la quota fissa, per assistito, ai
sensi dell'art.8 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, sono
rivolti alla tutela globale del bambino.
2. L'attività del pediatra di famiglia viene
espletata durante l'arco
temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuità
assistenziale di cui all'art. 43, e comprende i seguenti compiti remunerati a
quota fissa:
- la presa in carico del neonato entro il primo mese di vita del bambino,
con il supporto attivo delle unità ospedaliere e distrettuali per una tempestiva
scelta del pediatra, fatti salvi specifici progetti di dimissione precoce e/o
protetta;
- le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo, diagnostico e terapeutico
di cui all'art. 31, ivi comprese le prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche;
- il consulto con lo specialista, di cui
all'art. 32, in sede ambulatoriale o
domiciliare;
- l'accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi
dell'art. 33, in fase di
accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che
attengono alla professionalità del pediatra di fiducia;
- le certificazioni ai fini della ammissione agli asili
nido e della
riammissione alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e alle scuole
secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di
malattia del bambino;
(modificato dall'allegato
al DPR 382/01 - ndr)
- La tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica
individuale ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale
che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con
l'Azienda ad
eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima
infanzia e l'età evolutiva e a quanto previsto dagli Accordi Regionali;
- La certificazione di stato di buona
salute per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28
febbraio 1983, art.1 lettere a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di
richiesta dell'autorità scolastica competente (vedi all. H);
- Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero e di cure
termali.
3. Sono inoltre compiti del pediatra di libera scelta:
- l'adesione alla sperimentazione della équipe
territoriale di cui all'art
14 ter la cui partecipazione è regolata dagli accordi regionali o aziendali;
- lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della
conoscenza del
SSN nonché del corretto uso del farmaco nell'ambito della quotidiana attività
assistenziale, fatta salva la partecipazione a specifici progetti concordati a
livello regionale e/o aziendale, nei confronti delle famiglie dei minori anche
attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare l'osservanza del comportamento e degli stili di vita con particolare riferimento
all'educazione alimentare e all'attività motoria;
- osservanza e rilevazioni di reazioni indesiderate post-vaccinali;
- gli standard minimi di studio previsti dal presente Accordo;
- un bilancio di salute entro l'età di
esclusiva;
- l'adesione ai programmi di attività e agli
obiettivi, finalizzati al
rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati a livello
regionale e aziendale con le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità di attuazione dei programmi,
le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.
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