convenzione pediatria - articolo 27: scelta, revoca, ricusazione: effetti economici

Articolo 27 - Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici

(Convenzione pediatria 2000)

1. Ai fini della corresponsione dei compensi. la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo, a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese.

2. Il rateo mensile è frazionabile in ragione del numero dei giorni in cui è composto il mese al quale il rateo stesso si riferisce quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra e da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco.

3. La cessazione per sopraggiunti limiti di età da parte del medico produce effetti economici dal giorno di compimento dell'età prevista.

4. Per i nuovi nati gli effetti economici della prima scelta decorrono dal momento della prima prestazione erogata dal pediatra in regime convenzionale e da questi attestata mediante idonea dichiarazione da consegnare al competente ufficio al momento della effettuazione della prima scelta. In ogni caso la data della decorrenza degli effetti economici non può essere anteriore a 90 giorni antecedenti la scelta.
(modificato dall'allegato al DPR 382/01 - ndr)


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