CUF 20.7.00 - articolo 6

Articolo 6

(Commissione unica del farmaco, provvedimento 20 luglio 2000)

I dati, relativi alla spesa farmaceutica dei medicinali inseriti in elenco, saranno comunicati dalle strutture interessate ai competenti assessorati alla sanitą che li trasmetteranno, ogni tre mesi, alla Commissione unica del farmaco utilizzando il modello di scheda «MOD. A», che fa parte integrante del presente provvedimento.

La mancata ricezione di tali dati comporterą una rivalutazione dell'opportunitą di mantenere il relativo medicinale nell'elenco.


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