CUF 20.7.00 - articolo 5

Articolo 5

(Commissione unica del farmaco, provvedimento 20 luglio 2000)

I medicinali inseriti in elenco saranno prescritti nel rispetto delle condizioni indicate per ciascuno di essi nel relativo provvedimento di inserimento e delle seguenti condizioni generali:

  1. consenso informato scritto del paziente dal quale risulti che lo stesso č consapevole della incompletezza dei dati relativi alla sicurezza ed efficacia del medicinale per l'indicazione terapeutica proposta.
    Il consenso informato verrā acquisito secondo le modalitā indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento;
  2. piano terapeutico e prescrizione da parte di strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  3. dispensazione tramite il servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale.di residenza del paziente.

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