CUF 20.7.00 - articolo 4

Articolo 4

(Commissione unica del farmaco, provvedimento 20 luglio 2000)

I medicinali inseriti in elenco verranno monitorati mediante l'istituzione , da parte della struttura prescrittrice (unitą operativa), di appositi registri nel rispetto delle indicazioni riportate nei singoli provvedimenti di inserimento.

La struttura prescrittrice, ogni tre mesi, trasmetterą alla Commissione e unica del farmaco ed all'assessorato della sanitą della propria regione una relazione ove siano indicati per ciascun paziente i seguenti dati:

La mancata ricezione dei dati richiesti comporterą una rivalutazione dell'opportunitą di mantenere il medicinale nell'elenco.


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