CUF 20.7.00 - articolo 3

Articolo 3

(Commissione unica del farmaco, provvedimento 20 luglio 2000)

1. I medicinali di cui all'art. 1 vengono inseriti nell'elenco con provvedimento della Commissione unica del farmaco che riporterà di massima indicazioni relative a:

  1. denominazione del medicinale;
  2. indicazione terapeutica;
  3. criteri di inclusione;
  4. eventuali criteri di esclusione;
  5. piano terapeutico;
  6. eventuali condizioni particolari relative a prezzo, fornitura ecc.;
  7. parametri per il monitoraggio clinico.

2. I medicinali restano iscritti nell'elenco fino al permanere delle esigenze che ne hanno determinato l'inserimento e, comunque, fino a nuovo provvedimento della Commissione unica del farmaco.


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