(Commissione unica del farmaco, provvedimento 20 luglio 2000)
1. I medicinali di cui all'art. 1 vengono inseriti nell'elenco con provvedimento della Commissione unica del farmaco che riporterà di massima indicazioni relative a:
2. I medicinali restano iscritti nell'elenco fino al permanere delle esigenze che ne hanno determinato l'inserimento e, comunque, fino a nuovo provvedimento della Commissione unica del farmaco.